di Ciro Cardinale
Rivista penale italiana – ISSN 2785 650X
Le munizioni calibro 9×19 non sono da guerra, ma per arma comune da sparo e pertanto la loro detenzione illegittima non integra il reato di cui all’art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, che punisce appunto la detenzione di armi e munizioni da guerra o tipo guerra, bensì la contravvenzione prevista dall’art. 697 c.p., che sanziona la detenzione abusiva di armi e munizioni. È questo il principio di diritto affermato in una recente sentenza della Corte di cassazione penale (sez. I, 30 marzo 2021, n. 18412, qui pubblicata in allegato), che peraltro riprende e conferma un indirizzo già espresso dagli stessi giudici supremi in altre pronunce (v. Cass. pen., sez. I, 17/4/2014, n. 52526 e Id., sez. V, 17/2/2017, n. 18509). Questi i fatti. La Corte d’appello, confermando la sentenza del G.U.P. del Tribunale all’esito del giudizio abbreviato, ha condannato l’imputato per i reati di illecita detenzione, ai fini della cessione a terzi, di stupefacenti e per l’illegale detenzione di 247 cartucce calibro 9×19 costituenti munizionamento da guerra. Contro tale decisione la difesa dell’imputato ha allora proposto ricorso per Cassazione articolato in più motivi, con il secondo dei quali ha dedotto il difetto di motivazione della sentenza, per avere qualificato le cartucce calibro 9×19 come munizionamento da guerra (vietato ai privati) e non per armi comuni da sparo. I giudici della Corte hanno accolto sul punto il ricorso, ritenendolo fondato, ed annullando in parte la sentenza impugnata perché “le munizioni 9×19 non sono munizioni da guerra e pertanto la loro detenzione non integra il reato in contestazione, di cui all’art. 2 l. n. 895 del 1967, ma quello contravvenzionale di cui all’art. 697 cod. pen.” Per capire meglio la questione, vediamo cosa c’è “dietro” ad essa. Pur essendo il calibro 9×19 per arma corta quello più diffuso al mondo, in Italia l’art. 5 del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204 ha espressamente vietato “la fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione che sono camerate per il munizionamento” in tale calibro, riservandole solo alle forze armate o ai corpi armati dello Stato; stesso discorso vale ovviamente anche per le relative munizioni, ma non – stranamente – per le armi lunghe calibro 9×19 e per il relativo munizionamento, che possono invece essere commercializzate senza problemi. In ogni caso già prima del d. l.vo 204, nonostante non fossero espressamente vietate, in Italia non erano mai state catalogate armi semiautomatiche calibro 9×19 e così, per aggirare l’ostacolo, negli anni Ottanta del secolo scorso è stato sviluppato il calibro 9×21, in modo da potere commercializzare nel nostro paese armi corte semiautomatiche camerate in 9 mm per il mercato civile. Ovviamente siamo di fronte ad una illogicità, oltre che giuridica anche tecnica, perché dal punto di vista balistico le prestazioni di una cartuccia calibro 9×19 sono del tutto simili, se non addirittura identiche, a quella calibro 9×21, versione “civile” della 9×19 vietata invece ai privati. In ogni caso già la giurisprudenza, sia prima del d. l.vo 204/2010, che dopo (v. per tutte Cass. pen., 29/10/2014, n. 52170) ha inquadrato più correttamente le armi corte semiautomatiche calibro 9×19 tra le armi comuni da sparo, mancando in esse la “spiccata capacità offensiva” tipica delle armi da guerra, con la conseguenza che anche le cartucce per tali armi dello stesso calibro devono essere considerate munizioni per armi comuni da sparo. Ma tutto questo non pare avere finora influenzato il nostro legislatore, che continua a mantenere fermo il divieto, ragione per cui sul punto è dovuta intervenuta la Corte di cassazione con quest’ultima sentenza qui commentata per ricordarci che è possibile detenere legittimamente le cartucce calibro 9×19, purché ci si trovi muniti della prescritta licenza. Qualcosa però pare che si stia muovendo in questo ambito, perché il 22 giugno 2021 la 14a Commissione permanente del Senato ha approvato un emendamento alla c.d. “legge europea”, prevedendo proprio la legalizzazione dell’uso di tali cartucce su tutte le armi corte da sparo.