Il nuovo reato di furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

Scritto da: Dott. Ciro Cardinale

di Ciro Cardinale

Rivista penale italiana – ISSN 2785-650X

Abstract

The law 9 march 2022, n. 22 amended the criminal protection of cultural assets in Italy, introducing new types of crime, including the theft of cultural assets.

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Introduzione. La nuova legge 9 marzo 2022, n. 22 (Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale) ha innovato la tutela penale del patrimonio culturale che in Italia, nazione che vanta tantissimi beni culturali, artistici, storici, ambientali ([1]), assume un’importanza fondamentale. Dopo un lungo iter parlamentare questa legge ([2]) colloca all’interno del codice penale quegli illeciti che fino al giorno prima erano ripartiti tra lo stesso codice ed il c.d. codice dei beni culturali ([3]), crea nuove fattispecie di reato, innalza le pene edittali vigenti, introduce aggravanti ed attenuanti specifiche quando oggetto dei reati siano i beni culturali, prevede la responsabilità dell’ente in relazione alla commissione di una serie di crimini ([4]), il tutto con l’obiettivo “di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l’assetto della disciplina nell’ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio” ([5]). L’inserimento nel codice penale delle disposizioni più significative in materia di repressione dei reati contro il patrimonio culturale nazionale, già contenute nella legislazione speciale ed abrogate espressamente dall’art. 5 della legge 22, “pone in particolare risalto la centralità di tale bene giuridico e gli attribuisce speciale evidenza” ([6]), mentre il quadro normativo precedente, affidato a poche disposizioni collocate in parte nel codice penale ed in parte nel già citato codice dei beni culturali, era invece “contraddittorio e dunque incoerente: un ordinamento severo quando non solo era assente la lesione del bene ma anche quando la previsione della pericolosità era solo astratta e recava immancabilmente un margine di presunzione; al contrario tale impostazione severa svaniva quando il tipo di offesa era quello della lesione” ([7]). Così, tanto per fare un esempio, il furto di beni culturali veniva di solito punito come furto aggravato (art. 624 e 625 n. 7 c.p.) in ragione della fruizione pubblica che caratterizza tali beni. Ma è evidente che si trattava di una forzatura, di una “misura del tutto inadeguata rispetto all’obiettivo di un’efficace salvaguardia del patrimonio culturale” ([8]) e ciò per un triplice ordine di motivi: a) essendo il n. 7 dell’art. 625 un’aggravante, essa veniva bilanciata con le circostanze attenuanti, potendo quindi anche “perdere” davanti a queste ultime, se ritenute prevalenti dal giudice; b) era dubbia l’applicabilità di tale aggravante anche ai beni culturali di proprietà privata; c) si poteva ricorrere alla stessa fattispecie sia nel caso del furto di una tela del Caravaggio, che di una mela in un supermercato. E lo stesso accadeva anche per il danneggiamento di beni culturali, dove si faceva ricorso al più generico art. 635 c.p. Quindi queste (ed altre) norme applicabili ai reati commessi ai danni del nostro patrimonio culturale erano “ben lontane dall’assicurare l’istanza di determinatezza espressa dall’art. 25 della Costituzione” ([9]), richiedendo pertanto un necessario intervento legislativo per rispondere al meglio sia a quell’impegno di tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della nazione che l’art. 9 della Carta fondamentale ha affidato alla Repubblica e, per essa, alle sue strutture, assegnando in speciale modo al diritto penale il ruolo di “irrinunciabile strumento di prevenzione, repressione, stigmatizzazione e riaffermazione del valore oggetto di protezione” ([10]), sia alla Convenzione di Nicosia adottata dal Consiglio d’Europa il 19 maggio 2017 e ratificata dall’Italia il 12 gennaio 2021, volta a prevenire e combattere il traffico illecito e la distruzione di beni culturali ([11]).

 

La legge n. 22/2022. La legge in commento ha introdotto all’interno del libro secondo del codice penale un nuovo titolo, l’VIII-bis (Dei delitti contro il patrimonio culturale), senza però dare una definizione di bene culturale, che è il bene giuridico tutelato dalle nuove disposizioni incriminatrici, “con il rischio, perciò, di trascurare la funzione promozionale della personalità umana che si intende attribuire agli oggetti d’arte” ([12]). Ed allora bisogna ancora oggi ricorrere al codice dei beni culturali ed alle definizioni contenute nell’art. 2. E così per il comma 1 “il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici” ([13]); i primi sono “le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà” (comma 2), gli altri invece sono “gli immobili e le aree indicati all’articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge” (comma 3). È questa un’impostazione che è stata definita dalla dottrina di tipo “oggettivo-reale”, perché finalizzata ad assicurare la mera conservazione dell’integrità fisica dei beni, anziché promuovere la loro attitudine a soddisfare esigenze di civiltà, finendo però per diventare per ciò stesso anacronistica ([14]). Come anticipato nella parte introduttiva, la legge introduce nel codice penale pure nuove fattispecie sanzionatorie (art. 518-bis – 518-quaterdecies e art. 707-bis), che costituiscono ipotesi speciali qualificate dal particolare bene giuridico tutelato (i beni culturali), prevedendo anche pene più severe rispetto a quelle previste per le corrispondenti ipotesi comuni. Fa eccezione la nuova fattispecie di appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter), punita con la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 516 a euro 1.500, anziché con la reclusione da due a cinque anni e la multa da euro 1.000 a euro 3.000 come avviene per la fattispecie comune (art. 646 c.p.). “Simile rigore sanzionatorio rischia, tuttavia, di condurre a esiti non accettabili sul piano della proporzionalità e della ragionevolezza” ([15]), se solo si pensi al raffronto tra colui che ruba una Ferrari appena uscita dalla fabbrica ed il “collega” che invece ruba un oggetto di modesto valore culturale, che finirebbe per essere punito d’ora in avanti in misura certamente superiore a quella astrattamente prevista per il primo, “nella convinzione che la minaccia della pena detentiva sia una componente irrinunciabile per garantire un’efficace tutela degli oggetti con valore culturale” ([16]). La riforma introduce poi specifiche circostanze aggravanti (art. 518-sexiesdecies) ed attenuanti (art.518-septiesdecies) applicabili a tutte le nuove fattispecie delittuose. Le prime si applicano nell’ipotesi di rilevante gravità del danno, di commissione del reato nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria, di qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio del preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili, di realizzazione del fatto nell’ambito di un’associazione per delinquere; le seconde invece si applicano ad un danno di speciale tenuità o ad un lucro anch’esso di speciale tenuità quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia tale. I primi commentatori della riforma considerano la scelta operata dal legislatore come sostanzialmente convincente, anche se non mancano perplessità ([17]), poiché con tale legge verrebbe particolarmente accentuata “la tendenza alla proliferazione ipertrofica delle fattispecie nel settore normativo in esame” ([18]), passando in pratica dalla “decodificazione” alla “ipercodificazione” ([19]). Sarebbe stato allora preferibile “comprendere nel nuovo titolo le fattispecie di più problematica (e diffusa) applicazione” ([20]), prevedendo “un’aggravante generale ad hoc quando oggetto materiale fosse un bene culturale” ([21]).

 

Il furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.). Questa nuova fattispecie, introdotta nel codice penale dall’art. 1 c. 1 della legge 22/2022, è un’autonoma ipotesi delittuosa formata adattando il testo dell’art. 624 c.p. al furto di beni culturali, ma cambiando l’oggetto materiale della condotta (“chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri”), aggiungendo la frase “o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini”, già presente peraltro all’interno dell’art. 176 del codice dei beni culturali, che di conseguenza è stato abrogato dall’art. 5 c. 2 della legge cit. ([22]), ed applicando la stessa pena prevista all’art. 625 c. 1 c.p. per il furto aggravato (reclusione da due a sei anni e multa da euro 927 a euro 1.500). Con questa nuova norma così strutturata si eviterà d’ora in avanti, come accadeva precedentemente e come abbiamo visto sopra, di ricorrere all’aggravante di cui al n. 7 dell’art. 625 c.p. per punire l’impossessamento di beni culturali. La norma in commento “prende finalmente in considerazione come oggetto tutelato la culturalità del bene, alla quale si affianca nella seconda parte del primo comma l’interesse all’appartenenza pubblica (e dunque alla destinazione al pubblico) del patrimonio storico, artistico e archeologico” ([23]). Sotto il profilo oggettivo, presupposto della condotta di impossessamento è l’avvenuto ritrovamento della cosa in seguito alle ricerche svolte sulla base di una regolare concessione o di scoperte fortuite o l’appartenenza del bene al patrimonio indisponibile dello Stato ed il reato si consuma quando l’autore acquisisce un autonomo potere sulla cosa ritrovata, anche se in realtà manca qui un precedente detentore, pure sorgendo il dominio dello Stato sul bene a partire dal momento del suo ritrovamento. Sotto il profilo soggettivo della condotta, il dolo è costituito dalla volontarietà della sottrazione e dell’impossessamento del bene, uniti alla consapevolezza (e non più alla semplice conoscibilità, come avveniva sotto la vigenza del cassato art. 176 codice dei beni culturali) della altruità e del carattere culturale dello stesso. Nessun problema si pone per la configurabilità del tentativo anche per tale reato, costituendone un sicuro esempio l’occultamento delle cose ritrovate nei pressi del luogo del ritrovamento, in attesa di trasportarle successivamente in altro luogo sicuro ([24]), mentre lo svolgimento di ricerche per il ritrovamento di reperti archeologici non può costituire di per sé un tentativo di furto di beni culturali, integrando piuttosto la contravvenzione ([25]) di cui all’art. 175 codice beni culturali. Se però tale ricerca è svolta con l’uso di metal detector o di altri strumenti simili, dei quali l’autore non riesce a giustificarne il possesso, si applicherà anche la contravvenzione di cui al nuovo art. 707-bis c.p. (Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli).

[1] Com’è noto l’Italia è il paese al mondo con il maggiore numero di siti (ben 58) inclusi nella lista UNESCO dei patrimoni dell’umanità.

[2] Entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, cioè il 23 marzo 2022.

[3] D. l.vo 22 gennaio 2004, n. 42, che continua a rappresentare comunque il livello iniziale di tutela.

[4] Sul punto v. F. Martin, La responsabilità dell’ente per reati contro il patrimonio culturale, in https://www.giurisprudenzapenale.com/2022/03/13/la-responsabilita-dellente-per-reati-contro-il-patrimonio-culturale/.

[5] Così il dossier n. 32/2 del 19 gennaio 2022 della Camera dei deputati sul progetto di legge.

[6] G. P. Demuro, I delitti contro il patrimonio culturale nel codice penale: prime riflessioni sul nuovo titolo VIII-bis, in https://www.sistemapenale.it/it/articolo/demuro-delitti-contro-patrimonio-culturale-codice-penale-titolo-viii-bis 2022.

[7] Ibidem. V. anche C. Iagnemma, I nuovi reati inerenti ai beni culturali. Sul persistere miope di una politica criminale ricondotta alla deterrenza punitiva, in Arch. pen., 2022, fasc. 1, 6.

[8] G. P. Demuro, ibidem. Per una panoramica sulla normativa pre riforma v. C. Perini, Itinerari di riforma per la tutela penale del patrimonio culturale, in https://www.lalegislazionepenale.eu/itinerari-di-riforma-per-la-tutela-penale-del-patrimonio-culturale-chiara-perini/; per una storia della tutela dei beni culturali, anche sotto il profilo penale, v. A. Visconti, voce Diritto penale dei beni culturali, in Enc. Treccani on-line, in https://www.treccani.it/enciclopedia/diritto-penale-dei-beni-culturali_%28Diritto-on-line%29/.

[9] C. Iagnemma, cit., 7.

[10] G. P. Demuro, cit. Il valore pubblico del patrimonio culturale è affermato anche da C. cost., 27 luglio 2000, n. 378; Id., 24 giugno 1986, n. 151.

[11] La Convenzione, dopo avere definito i beni culturali all’art. 2, prevede le condotte illecite lesive di tali beni (furto, appropriazione indebita, scavo clandestino, illecita rimozione e ritenzione dei beni illegittimamente scavati, illecita ritenzione degli stessi beni quando lo scavo sia autorizzato, importazione illegale), lasciando poi ai singoli stati la scelta dello strumento sanzionatorio – anche non penale – più idoneo da applicare in concreto. Sui rapporti tra normativa interna e fonti internazionali a tutela e protezione dei beni culturali v. A. Visconti, op. cit., nonché Id., La repressione del traffico illecito di beni culturali nell’ordinamento italiano. Rapporti con le fonti internazionali, problematiche applicative e prospettive di riforma, in https://www.lalegislazionepenale.eu/la-repressione-del-traffico-illecito-di-beni-culturali-nellordinamento-italiano-rapporti-con-le-fonti-internazionali-problematiche-applicative-e-prospettive-di-riforma-arianna-visconti/.

[12] C. Iagnemma, cit., 3. Secondo G. P. Demuro, cit., per ragioni di logica interna al sistema sarebbe stato preferibile collocare il nuovo titolo non dopo l’VIII, bensì insieme o subito dopo il titolo VI bis – Dei delitti contro l’ambiente.

[13] Per l’UNESCO il “patrimonio mondiale” è costituito proprio dal “patrimonio culturale” e dal “patrimonio naturale”.

[14] C. Iagnemma, cit., 3; G. P. Demuro, cit. Quest’ultimo parla al riguardo di “staticità del bene culturale”, data dall’essere “testimonianza storica e artistica di epoche passate, da conservare in quanto tale il più possibile integra, senza facoltà di scelta e che, in caso di lesione deve sempre essere riportata essere riportata – per quanto possibile – allo stato anteriore”. Tale staticità si contrappone alla “dinamicità” del bene paesaggistico, che “deriva dalla considerazione che non è pensabile una conformazione nel tempo sempre uguale a sé stessa, dato che in fondo il paesaggio è anche il frutto dell’intervento umano”. Sul punto v. anche A. Visconti, voce Diritto penale dei beni culturali, cit. e per la giurisprudenza, Cass. pen., 12 settembre 2006, n. 29927; Id., 12 dicembre 1995, n. 12215.

[15] C. Iagnemma, cit., 9.

[16] Ibidem, 14; G. P. Demuro, cit.

[17] G. P. Demuro, cit.; C. Iagnemma, cit., 14 s. In particolare quest’ultima A. ritiene più utile fare ricorso per la tutela dei beni culturali alla disciplina dei commons, i beni comuni, in ragione del carattere diffuso che li qualifica, introducendo in tale modo “obblighi di collaborazione per coloro i quali operano nel settore dei beni culturali (si pensi, per esempio, ai collezionisti, ai mercanti d’arte, ai curatori museali)”, obblighi che potrebbero consistere – in ipotesi – nel tracciamento degli oggetti d’arte e nella segnalazione alle autorità competenti di attività sospette, attraverso i quali si avrebbe maggiore contezza circa l’esatta entità del patrimonio culturale nazionale, condizioni che renderebbero meno facile l’agire criminoso in questo ambito. “Si tratta, allora, di predisporre un sistema responsivo, costruito secondo una logica icasticamente descritta come piramidale, che abbia come finalità quella di favorire l’adesione spontanea dell’interessato alle specifiche cautele prescritte: risultando secondaria l’irrogazione della pena. Seguendo siffatta logica scalare, la risposta sanzionatoria andrebbe attivata soltanto qualora la richiesta di conformità agli obblighi di collaborazione, pur essendo stata rinnovata a ogni gradino della tutela scalare, rimanga ineseguita”. Un simile approccio offrirebbe, secondo tale A., una tutela più efficace ai beni culturali, rispetto al ricorso alle sole sanzioni penali afflittive. Sui commons v. anche C. Perini, op. cit., oltre al mio L’acquisto delle parti staccate del corpo umano: Simpaty for the devil?, in Modernità del pensiero giuridico di G. Criscuoli e diritto comparato, cur. A. Miranda, v. III, Torino, 2015, 57.

[18] G. P. Demuro, cit.

[19] Questi sono termini usati da G. P. Demuro, cit.

[20] Ibidem.

[21] Ibidem. Com’è noto, si distinguono nel mondo sostanzialmente due modelli contrapposti di intervento delle varie nazioni a tutela dei beni culturali. Da una parte ci sono i source countries, come Grecia, Spagna o Turchia, ricchi in beni culturali, ma soggetti a spoliazione, i quali hanno scelto una linea protezionistica di forte regolamentazione della materia ed un ricorso massiccio (almeno sulla carta) alla tutela penale; dall’altra stanno invece i market countries, come Hong Kong, Thailandia, Svizzera, Stati Uniti o Giappone, i quali hanno scelto un modello liberista ed un ricorso minimale al diritto penale. L’Italia si è “arruolata” nel primo gruppo, avendo una dettagliata normativa di settore ed una notevole presenza di fattispecie incriminatrici di diritto penale (A. Visconti, voce Diritto penale dei beni culturali, cit.).

[22] Secondo la dottrina (A. Visconti, voce Diritto penale dei beni culturali, cit.) e la giurisprudenza (Cass. pen., 3 febbraio 2005, n. 3700; Id., 28 maggio 2001, n. 21580) la struttura del delitto di cui all’art. 176 non coincide interamente con quella del furto ex art. 624 c.p., non essendo richiesta la sottrazione della cosa a chi la detiene e non occorrendo la procedibilità a querela di parte. Un indirizzo più rigoroso (per tutti v. Cass. pen., 11 aprile 2016, n. 14792) pone addirittura a carico dell’imputato la prova della legittimità del possesso dei beni archeologici.

[23] G. P. Demuro, cit.

[24] Ibidem.

[25] Che di per sé ed in quanto tale non ammette il tentativo.