di Ciro Cardinale
Rivista penale italiana – ISSN 2785-650X
Abstract
Who takes possession of the condominium electricity commits the crime of theft or embezzlement?
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Una recente sentenza penale della Corte di cassazione ([1]) ci dà lo spunto per affrontare il tema se l’impossessamento dell’energia elettrica condominiale da parte di un singolo condomino integri il reato di furto o quello di appropriazione indebita ([2]), facendo anche sorgere un contrasto giurisprudenziale in materia. Vediamo cos’è successo.
I fatti. Due condomine sono state tratte a giudizio e condannate in entrambi i gradi di merito per furto aggravato (art. 624, 625 c. 1 n. 2 c.p.), per essersi impossessate dell’energia elettrica condominiale grazie ad un collegamento abusivo realizzato “a valle” del contatore condominiale, quindi dopo che questo ha contabilizzato la luce, in favore delle loro unità immobiliari. Nel presentare ricorso al giudice di legittimità, le condannate hanno lamentato l’erronea applicazione della legge penale, in quanto il fatto avrebbe dovuto essere ricondotto piuttosto sotto l’egida dell’art. 646 c.p. (Appropriazione indebita), ritenendo che chi sottrae energia elettrica dalla rete condominiale si troverebbe in una situazione di compossesso con gli altri condomini della luce comune, chiedendo quindi il proscioglimento per mancanza di querela, condizione di procedibilità necessaria per tale ultimo reato.
La decisione. La V sezione penale della Corte di cassazione, investita della questione, con la sentenza annotata ha respinto il ricorso e confermato l’interpretazione data dai giudici di merito che il fatto integri il reato di furto e non quello di appropriazione indebita, discostandosi dall’orientamento giurisprudenziale finora prevalente in materia ([3]) e provando anche ad individuare un discrimen tra i casi in cui la sottrazione di energia elettrica comune da parte dei singoli condomini integri il reato di appropriazione indebita, da quelli sussumibili nel reato di furto ([4]). Secondo i giudici romani, per costante giurisprudenza della stessa Corte suprema ([5]), la distinzione tra i due delitti – appropriazione indebita (art. 646 c.p.) e furto (art. 624 e 625 c.p.) – “risiede nell’esistenza nel primo caso e non nei secondi di un già acquisito ed autonomo potere dispositivo dell’agente sul bene da identificarsi come potere di fatto che si esercita al di fuori del controllo di chi disponga di un potere giuridico maggiore. In tema di distinzione tra furto e appropriazione indebita, è pertanto decisiva l’indagine circa l’esistenza di siffatto potere di autonoma disponibilità sul bene. Se questo sussiste, il mancato rispetto dei limiti in ordine alla utilizzabilità del bene integra il reato di appropriazione indebita; in caso contrario, è configurabile il reato di furto” ([6]). Applicando tali concetti generali alla fattispecie concreta dell’utilizzazione dell’energia elettrica condominiale da parte del singolo condomino ed a suo esclusivo vantaggio, la V sezione penale ha sostenuto che “la condotta, variamente realizzata, attraverso la quale l’autore riesca a deviare il flusso dell’energia, dopo che essa è transitata dal contatore condominiale, verso gli impianti degli spazi ad uso esclusivo come il proprio appartamento, non si colloca all’interno dell’esercizio del potere dispositivo del quale ciascun condomino è titolare, ma al di fuori di quest’ultimo, come reso palese dal fatto che il risultato è conseguibile solo attraverso modalità di deviazione dell’energia – ossia, attraverso una sottrazione”, mentre la diversa condotta appropriativa “si realizza quando l’agente dia alla cosa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni del suo possesso”. Non può invece assumere rilievo, in funzione della sussunzione di tale comportamento all’interno del delitto di furto o in quello di appropriazione indebita, il dato che essendo stata “l’energia sottratta dopo che il contatore condominiale ha registrato il consumo, il costo finisce astrattamente per gravare sulla collettività dei condomini (e quindi pro quota anche sull’autore della sottrazione)”, perché in questo caso si tratta di “un posterius, estraneo alla individuazione dei tratti qualificanti della fattispecie e vale piuttosto ad individuare la persona offesa dal reato”. Da qui la configurazione da parte dei giudici di legittimità del fatto concreto posto in essere dalle ricorrenti come furto anziché come appropriazione indebita, in opposizione – come detto – al prevalente orientamento giurisprudenziale ([7]). Com’è noto ed in estrema sintesi per quest’ultimo si avrebbe appropriazione indebita quando il condomino si impossessa della luce condominiale mediante allaccio abusivo realizzato “a valle” del contatore condominiale, dopo quindi che l’energia elettrica è stata già registrata e contabilizzata ed entrata quindi nel pieno possesso di tutti i condomini, ciascuno dei quali può consumarla ed utilizzarla al di fuori del controllo degli altri; saremmo invece all’interno del reato di furto qualora, all’opposto, il prelievo abusivo da parte del singolo condomino avvenisse “a monte” del contatore condominiale, prima cioè che l’energia elettrica venga conteggiata dallo stesso, sottraendola così all’uso da parte di tutti ([8]). La materia a questo punto, qualora la decisione in commento non dovesse rimanere isolata, richiederebbe un opportuno intervento chiarificatore da parte delle Sezioni unite.
[1] Sez. V, 5 gennaio 2022, n. 115.
[2] Non sarebbe più configurabile al riguardo il reato di sottrazione di cose comuni di cui all’art. 627 c.p., a seguito dell’abrogazione di tale norma e della conseguente sua depenalizzazione ad opera dell’art. 1 c. 1 lett. d) d. l.vo 15 gennaio 2016, n. 7. Com’è noto la norma cassata puniva “il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sé o ad altri un profitto, si impossessa della cosa comune sottraendola a chi la detiene” (v. per tutti M. Crisafi, Cassazione: il furto di cose comuni non è più reato, in https://www.studiocataldi.it/articoli/22000-cassazione-il-furto-di-cose-comuni-non-e-piu-reato.asp; F. Antolisei, Manuale di diritto penale, parte speciale, I, Milano, 1986, 271; F. Mantovani, voce Sottrazione di cose comuni, in Noviss. dig. it., XVII, Torino, 1976, 1021).
[3] Cass. pen., sez. V, 21 ottobre 2020, n. 29121; id., 28 dicembre 2017, n. 57749; id., sez. II, 9 aprile 2002, n. 13551.
[4] L. Cecchini, Manomissione del contatore condominiale e sottrazione di energia elettrica: furto aggravato o appropriazione indebita?, in https://www.condominioweb.com/manomissione-contatore-condominiale-e-sottrazione-energia-furto-aggravato-o-appropriazione.18876#2; M. Crisafi, La Cassazione definisce quando scatta l’appropriazione indebita o il furto per la sottrazione di energia elettrica in un condominio, in https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/la-cassazione-definisce-quando-scatta-appropriazione-indebita-o-furto-la-sottrazione-energia-elettrica-un-condominio-AErR2oAB.
[5] Cass. pen., sez. V, 14 ottobre 2021, n. 37419; id., sez. IV, 3 dicembre 2018, n. 54014; id., sez. V, 12 luglio 2018, n.
31993; id., 5 marzo 1997, n. 2032
[6] Sulla distinzione tra i due reati v. per tutti F. Antolisei, op. cit., 243 s.; G. D. Pisapia, voce Appropriazione indebita (diritto penale), in Noviss. dig. it., I, 1, Torino, 1979, 789; F. Mantovani, voce Furto (diritto penale comune), ivi, VII, Torino, 1980, 693.
[7] V. la giurisprudenza alla nota 3.
[8] Per M.B. Magro, Captazione abusiva di energia elettrica a danno del condominio, in Imm. propr., 2020, 4, 221, tale orientamento tradizionale della giurisprudenza di legittimità sarebbe viziato dall’idea secondo la quale tutti i condomini (compreso quindi l’agente) vanno ritenuti compossessori dei beni comuni, compresa l’energia elettrica erogata dal contatore condominiale.