di Ciro Cardinale
Rivista penale italiana – ISSN 2785-650X
Abstract
Con la conversione in legge del decreto legge n. 162/2022, il nuovo art. 633-bis c.p. prova a fare dimenticare il contestato art. 434-bis, che aveva creato un nuovo reato di cui non avevamo affatto bisogno.
With the conversion into law of the decree law n. 162/2022, the new art. 633-bis of the italian criminal code tries to make people forget the disputed art. 434-bis, which had created a new crime that we didn’t need at all.
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Premessa. Con la conversione nella legge 30 dicembre 2022, n. 199 del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, il Parlamento ha riscritto l’originario testo dell’art. 5 d.l. cit., con il quale era stato introdotto nel nostro codice penale l’art. 434-bis (Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica), su cui avevamo già scritto su questa Rivista [1], varato dal Governo Meloni in fretta e furia per dare un segnale forte all’opinione pubblica e “far capire ai disobbedienti che la festa era finita, o che la musica era cambiata” [2], dopo un rave party tenutosi nei dintorni di Modena a fine ottobre 2022 [3]. La norma aveva generato subito polemiche, alimentato perplessità, sollevato dubbi, anche di costituzionalità, rappresentando “un caso di assoluto analfabetismo legislativo” [4] a causa della vaghezza del testo, dell’eccessiva severità delle pene (anche per chi si è soltanto limitato a partecipare all’evento), dell’irrazionalità dell’applicazione delle misure di prevenzione antimafia. Il nuovo art. 5 ha invece riformulato la fattispecie, dando vita ad un reato diverso dal precedente (art. 633-bis c.p. – Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica), dimostrando così che i parlamentari in sede di conversione del decreto legge hanno tenuto conto delle critiche mosse al precedente testo, varando una norma sicuramente più coerente ed equilibrata rispetto alla prima versione.
Il nuovo reato. L’art. 633-bis c.p. costituisce un autonomo reato, diverso da quello di cui al precedente art. 633 (Invasione di terreni o edifici), e non una semplice circostanza aggravante di quest’ultimo [5]. A favore di tale interpretazione militano il fatto che si tratti di un articolo a sé stante, dotato di una rubrica tutta sua ed una pena autonoma, più grave rispetto a quella prevista nell’altro articolo, elementi questi che mostrano la chiara volontà del legislatore di dare vita proprio ad un nuovo, specifico reato. L’art. 633-bis punisce “chiunque organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici e privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento”, con l’esclusione quindi di coloro che si sono limitati solo a partecipare ad esso [6], ai quali tuttalpiù potrà essere applicato l’art. 633 “semplice”, ricorrendone i presupposti. La condotta punita consiste quindi nell’organizzare o promuovere l’invasione di terreni o edifici altrui. Organizzatore è colui che individua luogo e data dell’evento, predisponendo tutte le misure idonee per la sua realizzazione; promotore invece chi ne cura la campagna pubblicitaria, diffondendone la notizia sui social, sulla stampa, in radio o tivvù, su Internet… Dubbi sorgono per chi si limiterà solamente a condividere sui social o in altro modo la notizia del raduno. Andrà anch’egli considerato uno dei “promotori” dell’evento? Per evitare di ampliare eccessivamente la platea dei soggetti punibili, sembra così preferibile adottare l’interpretazione più restrittiva, che lo escluda [7]. L’invasione, cioè l’intromissione protratta nel tempo da parte di terzi estranei in un bene altrui, dovrà essere “arbitraria”, quindi svolta contra ius, senza alcun titolo legittimo per accedervi o senza il consenso dell’avente diritto o contro il suo divieto, e dovrà riguardare “terreni o edifici altrui, pubblici e privati”, “al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento”. Viene così bene delineato il perimetro di applicazione della nuova norma, superando la formula più generica impiegata nel testo originario dell’art. 5 cit., che aveva dato vita a parecchi dubbi e perplessità. Sarà allora esclusa la sua applicabilità al di fuori dei raduni musicali o d’intrattenimento in genere [8]. La norma richiede poi il dolo specifico per la configurazione del reato, che sarebbe qui di “pericolo concreto a causa vincolata” [9], in quanto dal raduno potrebbe derivare alternativamente “un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento” [10]. Tale “concreto pericolo” dovrà essere accertato dal giudice di volta in volta, in relazione alle circostanze in cui si è concretizzata l’invasione del terreno o dell’edificio che si è poi tradotta in un pericolo, appunto, “per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica” perché non sono state osservate le norme in materia di stupefacenti o di sicurezza o igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento (spaccio di droga, ponteggi irregolari, mancanza di vie di fuga, ecc.). La semplice violazione delle norme menzionate nell’art. 633-bis non dovrebbe, invece, integrare il pericolo concreto e quindi tale reato. Il tentativo del reato (art. 56 c.p.) è certamente configurabile finché i promotori e gli organizzatori dell’evento non abbiano ancora invaso i terreni o gli edifici, mentre se l’invasione sia già avvenuta, ma il pericolo per la salute o la pubblica incolumità non si sia ancora verificato, essi risponderanno comunque del reato consumato. La nuova norma non fa più riferimento al numero di partecipanti (superiore a cinquanta), utilizzando la più ampia formula “anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi” [11]. Invariata è invece rimasta la sanzione applicabile agli autori del delitto (reclusione da tre a sei anni congiuntamente alla multa da 1.000 a 10.000 euro).
Conclusioni. È vero che il Parlamento questa volta sembra avere fatto il suo dovere, emendando e migliorando un testo nato male, ma è pure vero che il nuovo reato appare solo una variante dell’art. 633 c.p., di cui – forse – non ce n’era affatto bisogno, risultando bastevole l’impianto sanzionatorio penale già esistente.
[1] C. Cardinale, Rave party? No, grazie. Note critiche sull’art. 434-bis c.p. che punisce i raduni musicali giovanili, in https://www.rivistapenaleitaliana.it/rave-party-no-grazie-note-critiche-sullart-434-bis-c-p-che-punisce-i-raduni-musicali-giovanili/, anche per una rassegna delle critiche mosse al testo originario dell’art. 5.
[2] C. Ruga Riva, Indietro (quasi) tutta. Sulla nuova fattispecie di invasione di terreni o edifici altrui pericolosa per la salute o incolumità pubblica, in https://www.sistemapenale.it/it/scheda/ruga-riva-indietro-quasi-tutta-nuova-fattispecie-di-invasione-di-terreni-edifici-altrui.
[3] Com’è noto, con l’espressione inglese rave party (dal vero to rave, delirare, vaneggiare, farneticare) o free party si indicano tutte quelle manifestazioni musicali autogestite e gratuite nate negli anni ’80 del secolo scorso e caratterizzate dal ritmo incalzante della musica elettronica e techno “sparata” a tutto volume da “muri” di casse acustiche, svolte in modo semiclandestino (anche per evitare gli interventi della polizia) all’interno di aree industriali dismesse, terreni pubblici o privati, capannoni abbandonati e della durata variabile da alcune ore a diversi giorni (G. Devoto, G. C. Oli, voce Rave, in Il dizionario della lingua italiana, Firenze, 2000).
[4] Così Tullio Padovani in “La norma anti-rave? Un caso di analfabetismo legislativo”. Parla Tullio Padovani, in https://www.ilfoglio.it/giustizia/2022/11/01/news/-la-norma-anti-rave-un-caso-di-analfabetismo-legislativo-parla-tullio-padovani-4615018/.
[5] Sull’art. 633 c.p. v. per tutti F. Antolisei, Manuale di diritto penale, parte speciale I, Milano, 1986, 344 s.; A. Barazzetta, sub art. 633, in Commentario breve al codice penale, cur. A. Crespi, F. Stella, G. Zuccalà, Padova, 1992, 1482 s.
[6] Che invece erano ricompresi nel precedente art. 434- bis c.p.
[7] C. Ruga Riva, op. cit.
[8] Quindi non si potrebbe applicare all’occupazione di istituti scolastici, alle manifestazioni di protesta, sindacali o politiche, anche se svolte in modo arbitrario. Nel caso però di eventi “misti” (si pensi ad una manifestazione sindacale nella quale si esibiscono anche cantanti e musicisti), “occorrerà verificare se il raduno musicale o altro evento di intrattenimento costituisce lo scopo prevalente dell’occupazione, nel qual caso si applicherà l’art. 633-bis c.p.” (C. Ruga Riva, cit.), in caso contrario si potrà ricorrere all’art. 633 c.p. “ordinario”.
[9] C. Ruga Riva, op. cit.
[10] La nuova norma non fa più riferimento all’ordine pubblico.
[11] Più persone accorreranno nello stesso luogo per partecipare all’evento o più “delicato” è il luogo (esempio, un parco secolare), più evidente sarà la prova del pericolo concreto.