di Ciro Cardinale
Rivista penale italiana – ISSN 2785-650X
Abstract
L’art. 434-bis c.p. prevede un nuovo reato di cui non avevamo affatto bisogno. Esso è in realtà una “norma-bandiera” per il nuovo Governo di centrodestra, ispirato dalla politica della “tolleranza zero”.
The art. 434-bis of the italian criminal code it provides for a new offense that we didn’t need at all. It is actually a “standard-flag” for the new centre-right government, inspired by the “zero tolerance” policy.
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Antefatto. A fine ottobre 2022 migliaia di giovani, anche provenienti dall’estero, si sono ritrovati in uno stabile abbandonato, sito nei pressi del casello autostradale di Modena Nord, per un rave party ([1]). Un afflusso continuo di auto, camper, moto ha condotto sul posto tantissimi ragazzi e ragazze, che si sono pure accampati tutt’intorno, per assistere ad uno spettacolo con musica ad altissimo volume, creando disagi, rallentamenti e blocchi stradali. La situazione è stata monitorata per alcuni giorni dalle forze di polizia, che poi sono riuscite a sgombrare l’area in maniera pacifica ([2]). L’evento ha spinto allora il neo Governo di centrodestra ad inserire in uno dei suoi primissimi atti normativi (il decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162) l’art. 5, che ha introdotto nel nostro sistema penale una nuova fattispecie di reato, quella di Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica (art. 434-bis c.p.), che ha generato subito polemiche, alimentato perplessità, sollevato dubbi, anche di costituzionalità, rappresentando “un caso di assoluto analfabetismo legislativo” ([3]). Vediamo perché.
Il nuovo reato. L’art. 434-bis, dopo avere spiegato in maniera tautologica e didascalica che “l’invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”, applica a “chiunque organizza o promuove” tale invasione la pena della reclusione da tre a sei anni e della multa da euro 1.000 a euro 10.000. Per chi invece si limita solo a partecipare all’invasione “la pena è diminuita”, senza però indicare in che misura. Viene poi disposta anche la confisca “delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato” e “di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell’occupazione”, nonché la possibilità di applicare le misure di prevenzione antimafia (d. l.vo 6 settembre 2011, n. 159). Come si può notare, leggendo l’articolo, le condotte punibili sono due: quella di chi organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui ([4]) e quella, più lieve, di “semplice” partecipazione all’invasione ([5]). L’invasione, cioè l’intromissione protratta nel tempo da parte di terzi estranei in un bene altrui, può riguardare sia terreni o edifici pubblici, che privati, deve essere arbitraria, cioè svolta contra ius, quindi senza alcun titolo legittimo per accedervi o senza il consenso dell’avente diritto o contro il suo divieto, deve avvenire allo scopo di organizzare un raduno e deve essere commessa da un numero di persone superiore a cinquanta in concorso necessario tra loro, per cui se essa viene commessa da cinquanta persone per organizzare un raduno o da più di cinquanta persone con uno scopo diverso dal raduno, il fatto non sussiste ([6]). Ancora, poiché per la norma lo scopo dell’invasione è quello di organizzare un raduno, parrebbe necessario il dolo specifico per la configurazione del reato, che sarebbe pure di pericolo concreto, in quanto dal raduno potrebbe derivare alternativamente “un pericolo per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica”, che sono i beni giuridici tutelati dal nuovo articolo del codice penale ([7]). E proprio qui sta il problema, “nella difficoltà oggettiva di accertare di volta in volta, sulla base di criteri empirici certi, se una situazione di effettiva messa in pericolo incomba realmente, o sia ipotizzabile soltanto in astratto” ([8]). Infatti, mentre due di questi concetti (l’incolumità e la salute pubblica) sono facilmente “afferrabili” dai cittadini, l’altro (l’ordine pubblico) appare “pericolosamente vago e manipolabile dal potere punitivo statale (…) per finalità di repressione delle libertà individuali e del dissenso politico” ([9]), per “usi polizieschi volti a controllare e limitare indebitamente la libertà di riunione” ([10]). Infine, il massimo edittale di pena previsto dalla norma (sei anni di reclusione) consente di ricorrere alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, certamente per individuare gli organizzatori ed i promotori e le modalità di svolgimento del raduno (art. 266 c.p.p.), ed all’arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c. 2 lett. c c.p.p.). Da queste prime sommarie indicazioni si può dedurre che con l’art. 434-bis il legislatore ha voluto punire gli organizzatori, i promotori o anche solo i partecipanti ai raduni musicali giovanili in modo più severo rispetto agli autori di altre fattispecie delittuose, che pure destano maggiore allarme sociale ([11]).
Le principali censure mosse alla nuova norma. Il Governo Meloni ([12]) ha pubblicizzato la nuova fattispecie penale come un modo per allineare l’Italia agli altri paesi europei nell’azione di prevenzione e repressione delle condotte riconducibili alla organizzazione e partecipazione di rave party, dimenticando però che la realtà è completamente diversa. Finora infatti gli unici stati europei che hanno una disciplina penale specifica per sanzionare tali fattispecie sono la Francia ed il Regno Unito. Mentre il primo regola il fenomeno con la legge c.d. Mariani del 2001, che non vieta tali raduni giovanili, ma li ammette a determinate condizioni, punendo solo gli organizzatori delle riunioni illegali con pene sicuramente meno severe di quelle previste nel nostro nuovo art. 434-bis (arresto fino a 6 mesi e ammenda fino a 4.500 euro), l’altro ha affidato la repressione di tali fatti al Criminal Justice Act del 1994, che li sanziona con la detenzione non superiore a 3 mesi o con una multa. Altrove, invece, ci si affida al buon senso, alla prevenzione ed al controllo delle forze di polizia, punendo solo i singoli reati che possono essere commessi durante questi eventi, come lo spaccio di stupefacenti, la resistenza a pubblico ufficiale o la violazione della quiete pubblica, sulla considerazione che i party sono molto difficili da interrompere una volta iniziati ([13]), per cui la nuova normativa italiana finisce per essere la più severa d’Europa (altro che allineamento normativo alle altre nazioni europee). In ogni caso l’art. 434-bis c.p. è parso subito ai primi commentatori non immune da critiche, sia dal punto di vista contenutistico, che da quello formale. Sotto quest’ultimo aspetto, il ricorso allo strumento del decreto legge per introdurre la nuova fattispecie penale è stato censurato da più parti per l’assenza delle effettive e reali esigenze di necessità ed urgenza richieste dall’art. 77 c. 2 Cost., riuscendo in tale modo solo a sottrare la materia al necessario dibattito parlamentare, che è stato solamente rinviato ad un momento successivo, cioè a quello della conversione in legge del decreto ([14]). Ma il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, nel difendere la norma, ha giustificato tale necessità di ricorrere alla decretazione d’urgenza proprio con “l’assenza di una normativa efficace nel nostro paese”, che “ci rendeva vulnerabili come, ahimè, la cronaca degli ultimi anni testimonia”, trattandosi “di eventi non solo pericolosi per le stesse persone che partecipano, ma molto dispendiosi per l’impiego di forze dell’ordine che ne consegue” ([15]). Sotto il diverso profilo contenutistico, invece, la nuova norma è stata considerata “liberticida” per “la radicale carenza di tassatività del precetto normativo (declinato attraverso concetti assolutamente vaghi ed indeterminati), unita ad una risposta sanzionatoria (da tre a sei anni di reclusione) che appare ictu oculi sproporzionata rispetto alla concreta offensività della condotta” ([16]). L’art. 434-bis, infatti, non descrive in modo tassativo e determinato la condotta di invasione penalmente rilevante, consentendone così una interpretazione troppo estensiva e mettendo quindi a rischio alcune libertà costituzionalmente tutelate, prima fra tutte quella di riunione (art. 17 Cost.) ([17]). Il principio di tassatività della norma penale ([18]) discende da quello di legalità sostanziale (art. 25 Cost.), che impone espressamente al legislatore di formulare norme precise e chiare, principio che trova riconoscimento anche nell’art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, quale presidio fondamentale per garantire i cittadini dagli abusi del potere giudiziario, un tempo molto frequenti nei regimi autoritari che hanno caratterizzato la prima metà del secolo scorso ed il cui sistema penale era fondato proprio sulla pericolosità sociale, sul sospetto e sulla delazione, senza alcuna garanzia per il cittadino. La norma in commento, al contrario, sembra a molti rappresentare un pericoloso ritorno a questo passato terribile, in cui l’obiettivo era quello di limitare le libertà fondamentali dei cittadini a tutela dell’ “ordine costituito”. Si teme, in pratica, che il legislatore voglia in realtà perseguire obiettivi altri e diversi da quelli palesati nella nuova norma, come arginare possibili manifestazioni di protesta e di dissenso contro il Governo o la maggioranza parlamentare o tutelare un non meglio precisato “ordine sociale”, lasciando anche ampi spazi di manovra alle forze di polizia a causa della vaghezza della disposizione penale ([19]). Infatti, il termine raduno ([20]) usato nell’art. 434-bis è un concetto ben più ampio e generico rispetto a quello specifico di rave party ([21]). Ed allora possiamo dire che l’approssimazione con cui è stata scritta questa norma non è solo frutto di “analfabetismo legislativo” ([22]), ma nasconde una più grave voglia di perseguire fenomeni sociali diversi, che si pongono al di fuori di quella che viene definita la “moralità pubblica” ([23]). Ulteriori criticità della norma sono state evidenziate ([24]) pure nel fatto di inserire il nuovo art. 434-bis subito dopo l’art. 434 (Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi), quindi all’interno del capo I (Delitti di comune pericolo mediante violenza) del titolo IV (Delitti contro l’incolumità) del codice penale, con una “palese irragionevolezza di tale scelta, trattandosi di una serie di fattispecie delittuose che hanno caratteristiche strutturali del tutto disomogenee e distoniche rispetto al nuovo reato di cui all’art. 434-bis c.p., peraltro molte delle quali paradossalmente punite con pene inferiori pur essendo dotate di una evidente maggiore offensività” ([25]). Tale collocazione fa sì che la nuova norma penale sia costruita come fattispecie di pericolo, con una anticipazione della sua punibilità, ma senza alcuna causa che la giustifichi.
Conclusioni. A questo punto una domanda sorge spontanea. Era assolutamente necessaria una nuova norma penale specifica per colpire chi organizza, promuove o partecipa ai raduni musicali giovanili? Secondo noi assolutamente no, perché sarebbe stato più che sufficiente continuare a ricorrere alla normativa sanzionatoria già presente nel nostro ordinamento ([26]). L’illecito disegnato dal nuovo art. 434-bis c.p. lo ritroviamo infatti in altre disposizioni sanzionatorie, presenti sia nel codice penale, che nelle leggi speciali. Solo per citarne alcune, pensiamo qui alle ipotesi di invasione di terreni o edifici pubblici o privati altrui (art. 633 c.p.), che pure prevede un’aggravante nel caso in cui il fatto venga commesso da più di cinque persone, di radunata sediziosa di dieci o più persone (art. 655 c.p.), di invasione arbitraria di aziende agricole e industriali (art. 508 c.p.), di ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.), di ingresso arbitrario in luoghi vietati nell’interesse militare dello Stato (art. 682 c.p.), di grida e manifestazioni sediziose (art. 654 c.p.), di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone (art. 659 c.p.), di spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza (art. 666 c.p.), di riunione in luogo pubblico senza il preventivo avviso al questore (art. 18 t.u.l.p.s.) ([27]). Come si vede, trattasi di reati “del tutto sovrapponibili a quelli presi a riferimento del nuovo reato di rave” ([28]), per cui l’art.434-bis c.p. appare una norma “prevalentemente simbolica, tutt’altro che necessaria” ([29]), limitandosi sostanzialmente ad aumentare le pene per fatti già previsti in altri reati. Se poi l’obiettivo del Governo era quello di reprimere altri illeciti, spesso commessi in occasione di feste e riunioni giovanili autorizzate o meno, quali lo spaccio di sostanze stupefacenti, è su questi che avrebbe dovuto intervenire, senza creare una nuova fattispecie delittuosa, perché in un ordinamento come il nostro, fondato sul rispetto della persona e non sulla difesa dell’autorità costituita, l’intervento penale deve sempre essere considerato l’extrema ratio ([30]), come del resto avviene in tanti altri paesi europei.
[1] Con l’espressione inglese rave party (dal vero to rave, delirare, vaneggiare, farneticare) o free party si indicano tutte quelle manifestazioni musicali autogestite e gratuite nate negli anni ’80 del secolo scorso e caratterizzate dal ritmo incalzante della musica elettronica e techno “sparata” a tutto volume da “muri” di casse acustiche, svolte in modo semiclandestino (anche per evitare gli interventi della polizia) all’interno di aree industriali dismesse, terreni pubblici o privati, capannoni abbandonati e della durata variabile da alcune ore a diversi giorni. Il primo rave party italiano si è tenuto nel giugno del 1990 nel Mugello, in Toscana, con oltre 4000 giovani presenti. In quella circostanza morì anche un ragazzo a causa di una coltellata ricevuta durante una rissa (M. Sicuro, Rave party: tutto quello che devi sapere, in https://www.lasvolta.it/4239/rave-party-tutto-quello-che-devi-sapere; F. Gandolfi, Rave party: il reato c’è ma non si vede, in https://www.diritto.it/rave-party-il-reato-ce-ma-non-si-vede/#:~:text=%E2%80%9CChiunque%20invade%20arbitrariamente%20terreni%20o,euro%20103%20a%20euro%201.032; G. Devoto, G. C. Oli, voce Rave, in Il dizionario della lingua italiana, Firenze, 2000).
[2] Migliaia di giovani occupano un capannone per un rave party a Modena Nord, in https://www.modenatoday.it/cronaca/rave-party-modena-nord-20-ottobre-2022.html; Rave party a Modena, l’area è stata sgomberata. Apposti sigilli, identificate oltre 1.300 persone, in https://www.ansa.it/emiliaromagna/notizie/2022/10/31/rave-party-a-modena-larea-e-stata-sgomberata.-apposti-si-sigilli-identificate-oltre-1.300-persone_258c0a72-a8f5-4bc7-bb64-d35989b998e4.html.
[3] Così Tullio Padovani in “La norma anti-rave? Un caso di analfabetismo legislativo”. Parla Tullio Padovani, in https://www.ilfoglio.it/giustizia/2022/11/01/news/-la-norma-anti-rave-un-caso-di-analfabetismo-legislativo-parla-tullio-padovani-4615018/. Fortemente critici con la nuova norma sono i primi commentatori (v. per tutti F. Gandolfi, op. cit.; D. Pulitanò, Penale party. L’avvio della nuova legislatura, in https://www.giurisprudenzapenale.com/2022/11/07/penale-party-lavvio-della-nuova-legislatura/; C. Ruga Riva, La festa è finita. Prime osservazioni sulla fattispecie che incrimina i “rave party” (e molto altro), in https://www.sistemapenale.it/it/scheda/ruga-riva-la-festa-e-finita-considerazioni-sulla-fattispecie-che-incrimina-i-rave-party; E. Grenci, Rei di “rave”, in https://dirittodidifesa.eu/rei-di-rave-di-ettore-grenci/; S. Crimi, Norma anti rave party: profili di una possibile illegittimità costituzionale, in https://www.altalex.com/documents/2022/11/07/norma-anti-rave-party-profili-possibile-illegittimita-costituzionale; C. Mustillo, G. Andreoli, La norma del governo Meloni anti-rave party è “vaga, incostituzionale e da stato di polizia: non c’è in nessun Paese Ue”, in https://www.money.it/rave-party-reato-governo-meloni-piantedosi-perche-incostituzionale-stato-polizia-paesi-europei; Carcere fino a sei anni, multe decuplicate e sorveglianza speciale: cosa prevede il nuovo reato anti-rave (che non varrà solo per i rave), in https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/10/31/carcere-fino-a-sei-anni-multe-decuplicate-e-sorveglianza-speciale-cosa-prevede-il-nuovo-reato-anti-rave-che-non-varra-solo-per-i-rave/6857810/; A. Cavaliere, L’art.5 d.l. 31 ottobre 2022, n.162: tolleranza zero contro le “folle pericolose” degli invasori di terreni ed edifici, in https://www.penaledp.it/lart-5-d-l-31-ottobre-2022-n-162-tolleranza-zero-contro-le-folle-pericolose-degli-invasori-di-terreni-ed-edifici/; G. Fiandaca, La giustizia meloniana è un manifesto del pensiero illiberale, in https://www.ilfoglio.it/giustizia/2022/11/03/news/la-giustizia-meloniana-e-un-manifesto-del-pensiero-illiberale-4618819/; M. Donini, Nuovi reati dettati dai media: è questo il primato della politica?, in https://www.ilriformista.it/nuovi-reati-dettati-dai-media-e-questo-il-primato-della-politica-328124/; M. Gambardella, La “rava vox” del nuovo legislatore: il delitto di invasione per l’organizzazione di raduni illegali, in https://discrimen.it/la-rava-vox-del-nuovo-legislatore-il-delitto-di-invasione-per-lorganizzazione-di-raduni-illegali/; D. Romoli, La legge sui rave party è da stato di polizia, ecco perché, in https://www.ilriformista.it/la-legge-sui-rave-party-e-da-stato-di-polizia-ecco-perche-327734/, il quale fa pure una carrellata delle altre norme speciali italiane varate – come l’art. 5 del d.l. 162/2022 – sull’onda emotiva di un fatto di cronaca o per rispondere alle necessità elettorali della forza politica di volta in volta maggioritaria).
[4] Organizza chi programma l’evento, promuove chi lo pubblicizza e lo diffonde sui canali social, chat, ecc.
[5] Partecipa chi prende parte all’invasione, senza avere compiti organizzativi o di promozione.
[6] A. Cavaliere, op. cit.
[7] C. Ruga Riva, op. cit. Tra l’altro la formula usata dal legislatore (“può derivare”) rischia di trasformare il pericolo da concreto in solo potenziale. Sul pericolo concreto e astratto v. anche C. Cost., 23 aprile 1970, n. 65.
[8] G. Fiandaca, op. cit.
[9] A. Cavaliere, op. cit.
[10] G. Fiandaca, op. cit.
[11] M. Donini, op. cit.
[12] Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, il partito che ha ottenuto il maggiore numero di voti alle elezioni politiche del 25 settembre 2022, è presidente del Consiglio dei ministri dal 22 ottobre 2022.
[13] G. Merlo, In nessun paese d’Europa si rischiano 6 anni di carcere per una festa, in https://www.editorialedomani.it/giustizia/decreto-anti-rave-paesi-europa-mhqcr9i2; M. Sicuro, op. cit.; E. Grenci, op. cit.; N. Barone, Dalla Francia alla Gran Bretagna, ecco dove la legge è intervenuta sui rave-party, in https://www.ilsole24ore.com/art/dalla-francia-gran-bretagna-ecco-dove-legge-e-intervenuta-rave-party-AE9KdsDC; D. Leo, L. Loguercio, No, sui rave l’Italia non si è “allineata” agli altri Paesi europei, in https://pagellapolitica.it/articoli/regole-rave-party-paesi-europei
[14] C. Mustillo, G. Andreoli, op. cit.; M. Gambardella, op. cit.; M. Donini, op. cit.; A. Cavaliere, op. cit.
[15] Il rave diventa reato: fino a 6 anni per chi li organizza, in https://www.ansa.it/amp/sito/notizie/politica/2022/10/31/il-rave-diventa-reato-fino-a-6-anni-per-chi-li-organizza_92848f14-1f8d-446f-b55a-38b8ac23514f.html.
[16] E. Grenci, op. cit.
[17] S. Crimi, op. cit.; C. Mustillo, G. Andreoli, op. cit.; G. Fiandaca, op. cit.
[18] Sul principio di tassatività, che “impone al legislatore di formulare le norme penali in maniera chiara e precisa in modo che risulti stabilito specificamente e senza possibilità di errore o dubbio ciò che è penalmente lecito e ciò che è penalmente vietato”, v. per tutti L. Delpino, R. Pezzano, Diritto penale parte generale, Napoli, 2022, 29.
[19] E. Grenci, op. cit.; C. Ruga Riva, op. cit. Gli stessi dubbi sono stati sollevati anche da Gian Domenico Caizza, presidente dell’Unione delle camere penali italiane, nella relazione esposta il 22 novembre 2022 nel corso delle audizioni svolte dalla commissione Giustizia del Senato sul d. l. 162/2022 (v. la sintesi in https://www.ildubbio.news/2022/11/22/caiazza-dalle-feste-illegali-allergastolo-il-decreto-lascia-al-giudice-un-potere-che-diventa-arbitrio/). D. Pulitanò, op. cit., si rimette allora alla “saggezza nell’interpretazione e applicazione della norma” da parte dei giudici, per “evitare i temuti sbandamenti liberticidi”.
[20] Cioè riunione organizzata e predisposta di più persone in una stessa sede per partecipare a una manifestazione comune, di carattere sportivo o anche celebrativo (G. Devoto, G. C. Oli, op. cit., ad vocem).
[21] V. nota 1. Raduno echeggia pure la radunata sediziosa (v. art. 655 c.p.) di chiara impronta fascista, peraltro punita più blandamente in quanto semplice contravvenzione (M. Gambardella, op. cit.; C. Ruga Riva, op. cit).
[22] Per ripetere qui le parole di Padovani (v. nota 3).
[23] E. Grenci, op. cit.
[24] E. Grenci, ibidem; S. Crimi, op. cit.
[25] E. Grenci, ibidem.
[26] Del resto non dobbiamo dimenticare che il rave party di Modena, che ha indotto il Governo a varare in fretta e furia la norma in commento, è stato gestito e poi neutralizzato dalle forze di polizia facendo proprio ricorso alla normativa pre riforma.
[27] Per un esame di tali reati v. F. Antolisei, Manuale di diritto penale, parte speciale I – II, Milano, 1986, pag. 344 s.
[28] E. Grenci, op. cit.; M. Gambardella, op. cit.
[29] A. Cavaliere, op.cit.
[30] A. Cavaliere, ibidem.