Sulla qualifica di incaricato di pubblico servizio del direttore di un ufficio postale e sulla sua responsabilità per fatti di peculato

Scritto da: Avv. S. Sansone

La condotta di tizio che svolga le funzioni di direttore di un ufficio postale e che in concorso con un dipendente addetto allo sportello facciano risultare, contrariamente al vero, come regolarmente rimborsati ai legittimi proprietari titoli postali contraffatti, NON integra il reato di peculato.
FATTO
Agendo in autonomia e approfittando dell’articolato protocollo previsto per lo scambio di buoni postali contraffatti e “dislocati”, cioè emessi da altre dipendenze postali, diverse da quella operante per la liquidazione, il dipendente sportellista con l’avallo del direttore procedevano a negoziare titoli di ignari clienti.
Dette operazioni che avrebbero richiesto :
– la verifica dell’identità personale dei presentatori tramite documenti personali;
– l’interrogazione del software di verifica e controllo di Poste Italiane: “Oracolo”;
venivano eseguite senza attendere il prescritto nulla osta dell’ ufficio postale emittente il rispettivo titolo, integrando la condotta della truffa e dell’appropriazione indebita, NON quella del peculato.
IN DIRITTO
La questione di fatto propone profili di interesse diverso non limitati, come potrebbe apparire a primo acchito, al tema della qualifica di incaricato di pubblico servizio rivestita dal dipendente dell’ Ente poste.
Ai fini della legge penale è “incaricato di un pubblico servizio” colui il quale, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio, con ciò intendendosi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale (art. 358 c.p.).
L’Ente poste italiane a seguito della sua trasformazione in società per azioni, ha perso al sua connotazione pubblicistica1 e in tale rinnovato contesto la Suprema Corte spiega che il dipendente in servizio presso un ufficio postale che svolga l’attività di tipo bancario/finanziario (cosiddetto Bancoposta) NON riveste la qualità di persona incaricata di pubblico servizio in quanto le relative attività sono chiaramente distinte dai servizi postali. Nell’espletamento di tali attività disciplinate da differenti specifiche normative di settore e separate dal punto di vista organizzativo e contabile, l’appropriazione di somme di denaro di clienti, commessa con abuso di ruolo, integra il reato di appropriazione indebita e non quello di peculato ( Cassazione Penale sez. VI n. 42657 del 27.09.2018).

Invero sul punto la giurisprudenza ha sempre avuto andamento non uniforme reso poi ancora più articolato dalla varietà dei servizi espletati dall’Ente poste. Proprio sulla specificità di tali servizi si articolano le diverse qualifiche dei soggetti operanti nell’Ente.
Accade che numerose sentenze qualifichino gli addetti ai servizi postali come incaricati di pubblico servizio (cfr. Cass. Pen. Sez. VI, n. 20118/2001; Cass. Pen. Sez. VI, n. 36007/2004; Cass. Pen. Sez. VI, n. 33610/2010), ma un opposto filone giurisprudenziale ritiene che l’attività di “bancoposta” non costituisca esercizio di un pubblico servizio, bensì attività privata,
non dissimile da quella svolta dalle banche (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, n. 10124/2014; Cass. Pen., Sez. VI, n. 18457/2014).

LA RACCOLTA DEL RISPARMIO POSTALE

Accanto alle funzioni ed ai servizi bancari oggi svolti dall’Ente Poste Italiane e per i quali la normativa da applicare è sicuramente quella privatistica applicata agli Istituti di Credito bancario, l’Ente Poste continua a svolgere con suoi prodotti (Buoni Postali Fruttiferi BFP) funzioni pubbliche di raccolta del risparmio.
E più specificatamente mentre le altre attività di bancoposta vengono equiparate ai servizi bancari o finanziari e, come tali, vengono assoggettate sia al Testo Unico Bancario (TUB) che al Testo Unico Finanza (TUF), al contrario la raccolta del risparmio postale trova la propria differente disciplina nel D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, che all’art. 2 comma 6 stabilisce l’applicabilità a tale attività della disciplina previgente ovvero il D.L. 1 dicembre 1993, n. 487 (convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 1994, n. 71) relativo alla trasformazione dell’Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni in ente pubblico economico e alla riorganizzazione del Ministero ed il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 avente ad oggetto il riordino della Cassa Depositi e Prestiti. Pertanto le norme del TUB potevano essere utilizzate solamente “ove applicabili” e le norme del TUF solamente “in quanto compatibili” con le predette normative.
Detta articolata normativa rivela anche deduttivamente che la Cassa depositi e prestiti, sebbene Ente Pubblico economico, continuando a svolgere alcune funzioni di pubblico interesse sia soggetta a normativa di natura pubblicistica.
Detta articolata normativa rivela anche deduttivamente che la Cassa depositi e prestiti, sebbene Ente Pubblico economico, continuando a svolgere alcune funzioni di pubblico interesse sia soggetta a normativa di natura pubblicistica.

Invero tra gli obiettivi principali della Cassa Depositi e Prestiti, anche a seguito della sua trasformazione in S.p.a., è prevista in particolare la promozione dell’attività di finanziamento per finalità di pubblico interesse – finanziamento dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico nonché di ogni operazione di interesse pubblico stabilita dallo statuto di CDP S.p.a. con particolare riguardo alle infrastrutture e all’assunzione di partecipazioni in società di particolare rilievo nazionale – grazie all’attività di raccolta e di impiego del risparmio postale (libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi)
L’ attribuzione a Poste Italiane S.p.a. e a CDP S.p.a. del perseguimento di simili finalità pubbliche, consente alla Suprema Corte di argomentare che:

In definitiva, tutti gli indici normativi sopra descritti concorrono a configurare un complessivo assetto normativo di Poste Italiane S.p.a. e CDP S.p.a. dal quale traspare – al di là della natura privatistica degli strumenti societari e della comunanza di talune forme di disciplina e vigilanza con quelle proprie dei settori bancario e finanziario – la specifica connotazione pubblicistica della raccolta e dell’impiego del risparmio postale, in quanto per legge direttamente ed unicamente finalizzato al perseguimento di primari interessi pubblici

Cass. sez. VI 06.03.2017 n. 10875.2

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Su tali premesse è consentito concludere che nello svolgimento di alcune funzioni, nella direzione e coordinamento di alcuni servizi, il dipendente dell’Ente poste che assolva a ” mansioni non semplici con prestazione di opera NON meramente materiale (art. 358 c.p.), continui a rivestire la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

ERRATA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI

Gli articolati sviluppi argomentativi sulla qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio da riconoscere all’impiegato postale che svolga servizi bancari ma anche di raccolta del risparmio postale non deve indurci a rinunziare ad attenzionare un altro tema essenziale : se la condotta posta in essere dall’operatore che usando titoli falsificati proceda alla illegittima liquidazione delle somme dagli stessi portate integri il reato di peculato oppure di truffa.

Il riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio potrebbe erroneamente indurre a concludere che la condotta di appropriazione di risorse derivanti da servizi di pubblico interesse posta in essere dal dipendente di Ente Poste integri il grave reato di peculato : la conclusione è infondata.
La Suprema Corte ha ormai statuito che criterio per distinguere il peculato dalla truffa è quello della preesistenza o meno del possesso della res in capo al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio. Per cui si ravviserà la ricorrenza del reato di peculato quando il possesso è antecedente alla condotta e che gli artifici e i raggiri o la falsa documentazione NON incidono sulla struttura e integrazione del reato ma servono ad occultarlo, ricorre invece la truffa quando la condotta fraudolenta sia predisposta al fine di consentire al soggetto agente di entrare in possesso della provvista in vista della successiva condotta appropriativa (Cass. pen sez. VI 6 maggio 2008 35852)
Nella condotta di dematerializzazione e liquidazione dei Buoni Postali l’operatore, NON avendo la diretta disponibilità delle somme portate dai titoli “falsificati”, al fine di entrarne in possesso, ha dovuto porre in essere più artifizi e inganni procedurali, agirando i diversi gradi di controllo e verifica predisposti dall’Azienda datrice di lavoro.
E nel dettaglio:
l’operatore ha proceduto con la falsa identificazione dei portatori dei titoli; ha usato titoli falsi; NON ha interrogato il software di Poste Italiane per la verifica dei
titoli da liquidare; ha falsificato le firme dei portatori dei titoli; NON ha inoltrato la richiesta di nulla osta all’ ufficio postale emittente il rispettivo titolo.
La condotta contestata NON integra gli elementi del peculato ma quelli propri della truffa.

Avv. Salvatore Sansone
Foro di Termini Imerese

ANNOTAZIONI

1 pertanto la truffa eventualmente commessa in suo danno non potrebbe più ritenersi aggravata ai sensi dell’art. 640 comma 2 n.2 c.p. (Cass. Pen. sez. II 05.02.2004 n. 8694;
2 ha reso persino necessaria la previsione di apposite strutture organizzative e di governo societario, oltre a specifiche normative contabili, di vigilanza e di controllo. A titolo esemplificativo si evidenzia che in relazione a tale attività Poste Italiane S.p.a. e a CDP S.p.a. possono avvalersi dell’Avvocatura dello Stato e sono sottoposte al controllo costante della Corte dei Conti.